CAT NAT per le imprese

La sigla CAT NAT identifica le polizze assicurative progettate per indennizzare i danni materiali e diretti causati da catastrofi naturali ed eventi calamitosi. 

L’obbligo di sottoscrizione è stato istituito con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), integrata successivamente dalle modalità attuative del Decreto Interministeriale n. 18/2025 e dai relativi provvedimenti di scaglionamento e proroga delle tempistiche.

La ratio della legge nasce da un dato storico chiaro: l’Italia si è trovata a gestire risarcimenti post-emergenza basati su fondi pubblici ed erogazioni statali a fondo perduto, uno strumento ormai insostenibile dal punto di vista finanziario per lo Stato e troppo lento nel garantire la ripartenza immediata delle PMI. L’obiettivo della normativa è creare una rete di protezione diffusa basata sulla corresponsabilità tra sistema privato, compagnie assicuratrici e Stato (tramite riassicurazione pubblica).

Legge-CAT-NAT

Quali sono le imprese obbligate ad assicurarsi?

La normativa individua un perimetro molto ampio di soggetti interessati. L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Chi è escluso dall'obbligo?

Quali rischi copre la polizza CAT NAT?

Il regolamento ministeriale stabilisce che la copertura CAT NAT deve essere attivata per tutelare la struttura aziendale da tre macro-categorie di eventi naturali:

 

Danni strutturali, crolli o lesionamenti derivanti da movimenti sismici.

Danni provocati dall’allagamento di locali, straripamento di corsi d’acqua, accumulo improvviso di acque piovane e allagamenti sotterranei.

Cedimenti del terreno o scivolamento di versanti che impattano direttamente sui beni aziendali.

Sanzioni e conseguenze per chi non si adegua

Esclusione da contributi e sovvenzioni pubbliche

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la presenza della polizza. In assenza di copertura, l’impresa perde l’accesso a bandi pubblici, finanziamenti agevolati, fondi di garanzia e incentivi fiscali (compresi i fondi MIMIT e PNRR).

Nessun indennizzo statate

In caso di evento sismico o alluvionale, lo Stato non interverrà con aiuti straordinari per ripagare le aziende non assicurate, lasciando la ricostruzione interamente sulle spalle dell’imprenditore.

Valutazione del merito creditizio

Il sistema bancario inserisce il rispetto degli adempimenti normativi e la gestione del rischio climatico tra i parametri di valutazione del merito di credito (criteri ESG).

Il contesto locale

Il contesto geografico ed economico locale presenta precise peculiarità che rendono la polizza CAT NAT uno strumento di salvaguardia essenziale.

 

La presenza del fiume Adda e dei canali d’irrigazione storici (come il Naviglio Martesana) rappresenta una risorsa fondamentale, ma al tempo stesso un potenziale rischio idraulico. Negli ultimi anni, le bombe d’acqua e le piogge concentrate hanno dimostrato come anche zone industriali distanti dall’alveo principale possano subire repentini allagamenti per sovraccarico della rete fognaria e di drenaggio.

L’area compresa tra la Martesana e l’Isola Bergamasca è sempre più soggetta a fenomeni temporaleschi violenti, trombe d’aria e precipitazioni eccezionali che causano il repentino innalzamento dei livelli freatici o smottamenti lungo le scarpate e i terrazzamenti della valle dell’Adda.

Un blocco operativo a un’azienda di produzione o logistica a Trezzo si ripercuote a catena su clienti e fornitori dell’area metropolitana di Milano e Bergamo. Avere un piano di continuità operativa sostenuto da liquidità immediata in caso di sinistro fa la differenza tra restare sul mercato o chiudere l’attività.

FAQ

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale o operativa in Italia iscritte al Registro delle Imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali e cooperative). Sono escluse solo le imprese agricole e gli immobili con difetti di regolarità edilizia.

Non sono previste sanzioni amministrative dirette, ma l’azienda non assicurata viene esclusa dall’accesso a contributi, agevolazioni, finanziamenti pubblici e fondi di garanzia. Inoltre, in caso di calamità naturale, l’impresa non potrà beneficiare di risarcimenti o indennizzi statali straordinari.

 

Nella maggior parte dei casi no. Le polizze d’impresa tradizionali escludono terremoti, alluvioni ed esondazioni oppure le prevedono come estensioni facoltative non sempre conformi ai requisiti definiti dal D.M. 18/2025. È necessario effettuare un check-up contrattuale per verificare l’adeguamento normativo.

 

Sì. La legge impone di tutelare le immobilizzazioni materiali utilizzate per l’attività aziendale (macchinari, impianti, attrezzature e arredi). Per quanto riguarda il fabbricato, occorre verificare gli accordi contrattuali con il proprietario per evitare scoperte o doppi controlli sul bene immobile.

 

La normativa richiede la copertura per tre categorie specifiche di eventi: terremoti e geodinamica, alluvioni/inondazioni/esondazioni e frane o smottamenti. Eventi differenti come la grandine o il forte vento rientrano invece tra le garanzie accessorie facoltative.